DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I. di Bergamo è stata costituita nel
1947.
In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale,
approvato con DPR 24/11/1977 n. 1105, conformemente a
quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello
Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale, la
Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale e
con il Comitato Regionale per il maggior sviluppo
dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli
scopi di cui all’Art. 3 dello Statuto sociale. La
Sezione fa capo al Comitato Regionale Lombardia.
Art. 2
COMPETENZE
La Sezione di Bergamo, in quanto costituita presso
il capoluogo di provincia, ai fini dei contatti con le
Autorità e per le attività varie, ha competenza
territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già
costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi con le
stesse.
Art. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari
effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi
persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e
strumentazioni varie, esistenti;
d) dai beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle
lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.
Le disponibilità economiche della Sezione dovranno
essere depositate presso un Istituto Bancario secondo le
decisioni prese dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale
possono essere destinate, dall'Assemblea Ordinaria, in
tutto o in parte, alla costituzione o all'accrescimento
di un "Fondo di Riserva", proposto dal Consiglio
Direttivo per fronteggiare imprevedibili necessità.
Art. 4
AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere
esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto
A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal
versamento alla Segreteria Generale della quota sociale
annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31
ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il versamento della quota sociale annua deve essere
effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente. A partire da tale data e fino alla data
dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno
sospesi tutti i diritti e i servizi sociali, così come
previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. I
Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della
quota associativa stabilita per i Soci effettivi; i Soci
Onorari sono esentati dal pagamento della quota
associativa.
Art. 5
DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I. di Bergamo in regola con
il pagamento della quota associativa, secondo il
tabulato A.R.I., hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee
che nei Referendum (solo Soci effettivi);
b) a essere eletti alle cariche associative (solo Soci
effettivi);
c) a ricevere le eventuali pubblicazioni e
comunicazioni della Sezione;
d) a servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le
norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
e) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal
Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;
f) a utilizzare il materiale, le apparecchiature
radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà
della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
g) a proporre reclamo, attraverso il Consiglio
Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo
Socio o contro la permanenza nell'Associazione di un
Socio ritenuto non più in possesso dei requisiti
necessari o che abbia compiuto atti incompatibili coi
fini perseguiti dall'A.R.I..
I Soci Juniores e Onorari hanno gli stessi diritti dei
Soci Effettivi, ad eccezione di quelli di cui ai punti
a) e b) del paragrafo che precede.
Art. 6
RECESSO ED ESCLUSIONE
I diritti di cui al precedente articolo 5 si perdono
in ogni caso di morosità e si riacquistano all'atto del
pagamento della quota associativa dell'anno in corso.
La qualità di Socio A.R.I. si perde dopo due anni di
morosità continuata, come disposto dall’Art. 12 comma b
dello Statuto.
Il Socio può recedere dall'Associazione con le modalità
di cui all’Art. 12, comma a, dello Statuto.
ORDINAMENTO
TITOLO I : ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7
ORGANI
Sono Organi della Sezione :
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio Sindacale
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8
COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse
sono composte dai Soci che abbiano il godimento di tutti
i diritti di cui al precedente articolo 5.
Art. 9
ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta
all'anno, entro il 30 aprile, dal Consiglio Direttivo.
Art. 10
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria sarà convocata tutte le
volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale
lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta
esplicita richiesta scritta motivata almeno da 1/5 dei
Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote
associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di
cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve
indire l'Assemblea medesima entro 45 giorni dalla data
della richiesta.
Art. 11
FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta
il luogo, la data e l'ora di convocazione delle
Assemblee ordinaria e straordinaria, nonché l'Ordine del
Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni
ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per
posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni
prima della data dell'Assemblea stessa.
Art. 12
COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea ordinaria devono essere sottoposti :
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento
economico e sulla attività svolta dalla Sezione ;
b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario e
il bilancio preventivo dell'esercizio entrante ; agli
effetti contabili l'esercizio inizia il 1? gennaio e si
chiude il 31 dicembre di ogni anno.
c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento
della gestione contabile ;
d) la revisione e modifica del presente Regolamento ;
e) gli argomenti eventualmente proposti sia dal
Consiglio Direttivo che dal Collegio Sindacale
CAPO II
: CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri,
eletti per referendum personale segreto e diretto fra
tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della
quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti
sociali
Il Consiglio elegge a sua volta, tra i suoi componenti :
a) il Presidente
b) il Vicepresidente
c) il Segretario
d) il Cassiere
Gli incarichi di cui ai precedenti punti c) e d) possono
essere ricoperti dalla stessa persona.
Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono
essere rieletti consecutivamente per due sole volte,
anche disgiuntamente tra loro. Qualora alla terza
rielezione non vi sia un numero sufficiente di eletti,
il consiglio, o eventualmente il singolo consigliere
uscente, può essere rieletto durando, questa volta, in
carica un solo anno.
Art. 14
ELEZIONE
Il collegio sindacale formerà una lista di soci
(aventi diritto e in regola con il pagamento della quota
sociale) che si rendano volontariamente disponibili ad
essere eletti comunicando per scritto la propria scelta
al collegio sindacale entro una data dallo stesso
prefissata.
A scrutinio avvenuto sarà formata una graduatoria, sia
per i candidati al Consiglio Direttivo che per il
Collegio Sindacale, in funzione del numero di preferenze
ottenute da ciascuno. Saranno inseriti in graduatoria i
candidati che abbiano ottenuto almeno tre preferenze. In
caso di parità sarà data, in entrambi i casi, precedenza
al socio con maggiore anzianità di iscrizione alla
sezione di Bergamo.
Nel caso in cui tre o più voti dovessero convergere su
soci non facenti parte della lista di candidati
volontari, gli interessati avranno facoltà di accettare
o meno la candidatura. Se accettano verranno inseriti in
graduatoria in posizione corrispondente al numero di
preferenze ottenute. In caso di parità sarà data
precedenza al socio che ha dato volontariamente la
propria disponibilità iscrivendosi alla lista di cui
sopra.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo, il Collegio
Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera
semplice, a ciascun Socio :
a) l'elenco dei Soci che godono tutti i diritti
sociali, che possono votare ed essere votati, secondo il
tabulato A.R.I., integrato dei soci morosi che abbiano
dimostrato per tempo al Collegio Sindacale la
regolarizzazione della propria posizione associativa;
b) la scheda di votazione vidimata ;
c) una busta preindirizzata per la restituzione della
scheda ;
d) la lista elettorale contenente l’elenco dei soci che
hanno volontariamente chiesto di essere votati.
Al socio che risulti moroso sara' comunque inviato il
materiale elencato ai punti precedenti in modo che, in
caso di tardivo versamento della quota sociale, egli
possa esercitare il diritto di voto. Sara' sua cura
inserire la busta preindirizzata contenente la scheda di
votazione in un'altra busta insieme alla copia del
versamento associativo; questa nuova busta servirà
pertanto per la restituzione in contemporanea della
scheda e dell’attestato di versamento della quota
sociale.
Art. 15
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60
giorni.
Le convocazioni dovranno essere fatte dal Presidente con
un preavviso di almeno 7 giorni, comunicando l'Ordine
del Giorno mediante avviso scritto.
Le convocazioni dovranno essere inviate anche al
Collegio Sindacale che ha la facoltà di partecipare alle
riunioni, senza diritto di voto.
In casi di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo
può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i
Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni hanno la facoltà di partecipare
esclusivamente come uditori tutti i Soci, ordinari e
Radio Club, purché non morosi.
Art. 16
POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che
per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva
competenza della Assemblea dei Soci.
In particolare al Consiglio spetta il diritto di
esprimere il proprio parere sull'ammissione degli
aspiranti Soci A.R.I. e su quelli che hanno fatto
domanda di trasferimento da altra Sezione.
Le domande di ammissione o di trasferimento dovranno
essere affisse in bacheca della Sezione per 15 giorni al
fine di permettere ai Soci di esprimere eventuali
osservazioni.
Art. 17
VALIDITA' DELLE ADUNANZE
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese
a maggioranza. Le riunioni sono presiedute dal
Presidente o dal vicepresidente, con l'assistenza del
Segretario.. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi,
l'adunanza può essere presieduta dal Consigliere più
anziano di età. Le delibere sono valide se prese a
maggioranza dei voti (50%+1) ; in caso di parità,
prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Sono considerate valide le riunioni a cui parteciperanno
almeno 5 Consiglieri.
Art. 18
ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere
per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione mediante surroga con il primo
dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due membri,
dopodiché si provvederà ad indire nuove elezioni per il
rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza di un Consigliere, il Consiglio
Direttivo provvederà alla sostituzione nominando il
primo dei non eletti nella graduatoria formatasi al
momento delle elezioni. Nel caso due o più soci abbiano
lo stesso numero di voti nella suddetta graduatoria,
viene nominato il socio effettivo più anziano di età. In
assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione
verranno indette nuove elezioni nelle quali si procede
alla elezione dei consigliere mancante. Il consigliere
così eletto rimane in carica sino allo scadere del
mandato previsto per il CD stesso.
CAPO
III : LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
ART. 19
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni adunanza del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea deve essere redatto sintetico verbale nel
Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni, firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea, con indicazione della data in cui è
stata presa e dei voti favorevoli riportati, dovrà
essere trascritta , a cura del Segretario, nel suddetto
Libro a fogli progressivamente numerati e vistati dal
Collegio Sindacale, prima dell'uso.
Copia delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea
deve essere affissa all'Albo della Sezione o portata a
conoscenza dei Soci mediante circolare.
Art. 20
LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
Oltre al Libro di cui all’Art. 19, dovrà essere
tenuto un Registro di Cassa, con pagine numerate, con
l'iscrizione cronologica delle entrate e delle uscite di
denaro.
Per la dimostrazione delle spese sostenute andranno
conservati i documenti relativi come le fatture, le
ricevute, le note, ecc., sulle quali dovrà essere
apposta la firma di autorizzazione del Presidente o del
vicepresidente, in mancanza del primo.
Su apposito Libro Inventario, da aggiornare annualmente,
devono essere riportati tutti i beni mobili e immobili
di proprietà della Sezione.
Come il Libro di cui all’Art. 19, anche le pagine del
Registro di Cassa (Libro Giornale) e del Libro
Inventario devono essere progressivamente numerate e
vistate dal Collegio Sindacale, prima dell'uso.
Art. 21
LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione può tenere altri Libri Sociali quando lo
ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività,
con le stesse modalità previste per i Libri obbligatori
di cui agli art. 19 e 20.
CAPO IV
: COLLEGIO SINDACALE
Art. 22
- ELEZIONE
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci
eletti per Referendum personale diretto e segreto fra
tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle
quote sociali e aventi il pieno godimento dei diritti
sociali.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti
consecutivamente per due sole volte anche disgiuntamente
tra loro. Qualora alla terza rielezione non vi sia un
numero sufficiente di eletti, il collegio in carica,
oppure il singolo sindaco, può essere rieletto durando
questa volta in carica un solo anno. In caso di parità
di preferenze si applica quanto già stabilito per il
consiglio direttivo all’articolo 14.
Le elezioni del Collegio sindacale hanno luogo
contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo: è
compito dei Sindaci curare le elezioni due mesi prima
della scadenza del mandato. I Sindaci partecipano, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 23
- POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale
sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione
sociale, nonché sulle votazioni per Referendum, di cui
controlla l'organizzazione e lo scrutinio dei voti, e
per il quale può farsi affiancare da Soci scrutatori.
Art. 24
- VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti
in carica provvedono alla sostituzione nominando il
primo dei non eletti nella graduatoria formatasi al
momento della elezione del Collegio Sindacale. Nel caso
due o più Soci abbiano lo stesso numero di voti nella
suddetta graduatoria, viene nominato il Socio effettivo
più anziano di età. In assenza di candidati aventi
diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un
Referendum nel quale si procede all'elezione del Sindaco
mancante. Il Sindaco così nominato o eletto rimane in
carica sino allo scadere del mandato previsto per il
Collegio stesso.
In caso di vacanza di 2 (due) Sindaci il Consiglio
Direttivo indice nuove elezioni, i Sindaci nuovi eletti
restano in carica fino allo scadere del mandato previsto
per il Collegio stesso.
Art. 25
- GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il
rimborso delle spese vive sostenute per incarichi
speciali o di rappresentanza, stabiliti dal Consiglio
Direttivo di Sezione. L'importo massimo rimborsabile
dovrà essere stabilito all'atto del conferimento
dell'incarico.
CAPO V
: VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 26
- VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni per l'approvazione delle delibere
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo hanno luogo in
forma palese per alzata di mano.
Le votazioni per Referendum hanno luogo mediante scheda
personale segreta secondo le modalità di cui all’Art.
14.
Art. 27
VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
A) Le votazioni per Referendum sono indette dal
Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci;
in tale ultimo caso il Consiglio Direttivo deve indire
il Referendum entro 45 (quarantacinque) giorni dal voto
assembleare.
Il Collegio Sindacale, invia a tutti i Soci una o più
schede di votazione, preventivamente vidimate dai
Sindaci, nonché il materiale di cui all'art.14.
Le votazioni per Referendum hanno luogo esclusivamente
per:
-- l'elezione dei 7 (sette) membri del Consiglio
Direttivo;
-- l'elezione dei 3 (tre) membri del Collegio
Sindacale;
-- l'elezione di 1 (un) Sindaco, in caso di vacanza e
in assenza di altri Soci aventi diritto alla
sostituzione, a sensi dell'art.24.
In ogni caso il numero delle preferenze da esprimere non
può superare il numero di 5 (cinque) per il Consiglio
Direttivo e il numero di 2 (due) per il Collegio
Sindacale.
B) Tutte le altre delibere non contemplate nel
precedente paragrafo A) sono assunte dall'Assemblea dei
Soci, a maggioranza di voti, mediante votazione per
alzata di mano, secondo quanto previsto dall’Art. 30.
Art. 28
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI PER REFERENDUM
L'invio da parte del Collegio Sindacale delle schede
per le votazioni per Referendum avviene esclusivamente a
mezzo posta, con lettera semplice. Le votazioni non
possono chiudersi prima che siano trascorsi almeno 30
(trenta) giorni dalla data del timbro postale di
spedizione dell'ultima scheda ai soci.
Entro il termine fissato, i Soci devono far pervenire
alla Sezione, o in altro luogo appositamente indicato,
le schede votate. A tal fine i Soci possono avvalersi,
sotto la loro responsabilità, del servizio postale,
oppure possono provvedere alla consegna manuale delle
schede stesse nei giorni e secondo le modalità che
saranno appositamente indicate.
Art. 29
SORVEGLIANZA, SCRUTINIO E VALIDITA' DEL REFERENDUM
Per garantire la regolarità del Referendum il
Collegio Sindacale:
a) stabilisce le modalità di compilazione delle schede;
b) provvede a vidimare ciascuna scheda prima dell'invio
ai Soci;
c) cura l'invio, a mezzo posta, delle schede ai Soci;
d) garantisce la sorveglianza delle schede votate fino
allo scrutinio;
e) provvede alle operazioni di scrutinio eventualmente
assistito da uno o più Soci effettivi.
Di ogni Referendum deve essere redatto apposito verbale
firmato dai Sindaci.
Per la validità del Referendum è necessario che entro il
termine stabilito abbia votato almeno il 1/3 (un terzo)
+1 dei Soci aventi diritto.
Art. 30
PERCENTUALE VOTANTI, VOTAZIONI E VALIDITA' DELLE
ASSEMBLEE
In prima convocazione l'Assemblea dei Soci,
ordinaria o straordinaria, è valida quando è presente
almeno il 50%+1 dei Soci della Sezione aventi diritto di
voto, intervenuti di persona o per delega (sino a un
massimo di tre) ad altro Socio.
Qualora tale percentuale non venga raggiunta, si procede
alla seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso.
In tale caso l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è
valida quando è presente, di persona o per delega,
almeno 1/3 (un terzo) +1 dei Soci aventi diritto di
voto.
Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a
maggioranza semplice ad eccezione di quelle di cui al
successivo Art. 38.
Art. 31
ORGANI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria e straordinaria designa il
Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario
della Sezione. In caso di suo impedimento il Segretario
sarà designato dall'Assemblea.
Art. 32
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura
del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente
Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal
Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e
controfirmato da un Sindaco.
Art. 33
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine
massimo di 15 (quindici) giorni dal risultato
dell'elezione per il rinnovo delle cariche sociali, deve
darne comunicazione alla Sede centrale dell'A.R.I. ed al
Comitato Regionale, con lettera, e provvedere o disporre
per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
Al termine del mandato il Presidente e il Consiglio
Direttivo devono provvedere al passaggio delle consegne
ai nuovi eletti.
TITOLO
II : RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a
terzi e in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di
ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario;
cura i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli
dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il
Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato
Regionale o in prima persona, o tramite il
vicepresidente, oppure tramite un delegato incaricato
con delega scritta.
Art. 35
SEGRETARIO--CASSIERE
Il Segretario-Cassiere è responsabile
dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli
atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive
disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base
delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre
all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione;
esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea
ordinaria e straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E'
altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne
risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti
relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente
da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o
postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i
Soci iscritti alla Sezione: dalla data della loro
iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data della
approvazione, per i Soci attualmente iscritti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell'A.R.I.
vigente, al Regolamento di attuazione dello Statuto
medesimo, ed al Regolamento del Comitato Regionale. Del
presente Regolamento dovrà essere data copia a tutti i
Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art. 37
SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro
che si rendono imputabili di gravi colpe verso la
Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del
Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo
aver sentito gli interessati e aver accertato la
fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere,
presso il Consiglio Direttivo Nazionale, l'esclusione
del Socio dall'A.R.I. con conseguente perdita di tutti i
diritti sociali di cui all’Art. 5.
Art. 38
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
La deliberazione per l'eventuale scioglimento della
Sezione è di competenza dell'Assemblea ordinaria o
straordinaria e deve essere assunta con la maggioranza
di 2/3 (due terzi) dei voti.
In caso di scioglimento della Sezione i beni risultanti
da inventario e ogni altra voce attiva (crediti, debiti,
ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla
Sede Centrale dell'A.R.I.. In ogni caso non si potrà mai
procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.
Come
deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo di
Sezione del 17.09.2008 dopo ratifica da parte del
Comitato Regionale Lombardia. |